Economia allo specchio - 30 novembre 2021, 10:29

Vendita di prodotti alimentari sfusi o alla spina, senza controlli potrebbe avvenire come al tempo dei nonni. Di Carlo Manacorda*

Fra gli infiniti bonus statali c'è quello che premia la vendita dei prodotti alimentari sfusi o alla spina. Ciascun negozio potrà ottenere 5.000 euro. Ma, considerato che si tratta di tornare, in certo qual modo, alle modalità di vendita cui erano abituati i nostri nonni, si rischia, senza adeguati controlli, che i consumatori non siano sufficientemente garantiti riguardo l'igiene e le informazioni dei prodotti. E dire che l'Unione Europea, alle cui norme gli Stati devono adeguarsi, ha sempre mostrato incontenibile zelo nell'occuparsi di prodotti alimentari arrivando a definire per legge persino le dimensioni ottimali di carote e zucchini

Vendita di prodotti alimentari sfusi o alla spina, senza controlli potrebbe avvenire come al tempo dei nonni. Di Carlo Manacorda*

Nell’ormai illimitata lotteria dei bonus statali, dal 23 novembre 2021 ce n’è uno nuovo. Lo possono ottenere coloro che, in determinati esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimentari ― definiti “esercizi di vicinato” ―, effettuino la vendita di prodotti alimentari sfusi o alla spina. Il bonus è di 5.000 euro per ciascun negozio di vendita già esistente o in apertura, fino ad esaurimento dei 20 milioni di euro all’anno stanziati dallo Stato per il 2020 e il 2021. Dunque― come per altri bonus ―, la lotteria premia chi arriverà prima. I ritardatari resteranno a bocca asciutta.

Le regole per la concessione o la revoca del beneficio e gli obblighi dei beneficiari sono stabiliti nel decreto del Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani: “Misure per l’incentivazione della vendita dei prodotti sfusi o alla spina”, del 22 settembre 2021. Il decreto dà attuazione all’art. 7 del decreto-legge 111/2019 che ha previsto il bonus per ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti di alterazione del clima.

Prima di entrare nel merito dell’argomento trattato da queste norme, sentir parlare di vendita di prodotti alimentari sfusi o alla spina fa riaffiorare, ai meno giovani, ricordi sulle modalità di vendita di questi prodotti praticate al tempo dei nonni. Moltissimi generi alimentari erano venduti non confezionati, a peso o a misura. Se solidi, erano impacchettati con carte differenziate. Ce n’erano per la pasta o il riso, per lo zucchero, per i formaggi, per la carne e, financo, per le marmellate o il concentrato di pomodoro. E così via. Se il prodotto era liquido, veniva messo in contenitori appropriati: bottiglie di vetro per vino, latte, olio, ecc.., per lo più portate dai clienti. Ma il consumatore acquistava a scatola chiusa, senza informazioni sull’alimento.

Non si può dire che queste modalità di vendita ― quantunque non prive di un loro fascino di semplicità ― dessero molte garanzie al consumatore. Era naturale che il progresso le avrebbe modificate. Principale istituzione pubblica promotrice delle modificazioni: l’Unione europea. L’Unione ― assai meno attenta a disciplinare, in maniera uniforme per tutti gli Stati, temi di maggior spessore quali fisco, lavoro, politiche industriali, ecc. ― ha sempre dimostrato uno zelo incontenibile nell’occuparsi di prodotti alimentari (spesso a danno di quelli italiani). E così, forse scordandosi che la natura non crea prodotti col calibro e ignorando totalmente gli interessi dei produttori, ha confezionato numerosissime norme per la parificazione, tra gli Stati, dei prodotti dell’agricoltura: uguale lunghezza e forma di carote, zucchini, mele, pere, kiwi e quant’altro. Si possono far rientrare tra le attenzioni dell’Europa per i prodotti alimentari anche le numerose (spesso confusionarie) norme che ne disciplinano la vendita.

Secondo i principi del diritto europeo, gli Stati devono adeguarsi alle norme dell’Unione. Con il decreto legislativo 231 del 2017 (entrato in vigore nel maggio 2018), l’Italia ha dunque recepito la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni europee relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Tenendo conto di tutte le normative, le sanzioni vanno da 500 a 40.000 euro.

Le informazioni devono essere date mediante l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Per ogni alimento, l’etichettatura deve indicare: i valori nutrizionali; se può provocare allergie o intolleranze; i quantitativi degli ingredienti; il paese d’origine; il termine minimo di conservazione e le modalità di conservazione; la data di scadenza; il lotto o la partita alla quale appartiene; la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.

Obblighi particolari riguardanti l’etichettatura dei prodotti alimentari (pasta, riso, latte, carne, uova, ecc.) sono previsti da specifici provvedimenti. Sempre seguendo il suo zelo per i prodotti alimentari, l’Europa ha emanato un nuovo regolamento sui dati da indicare, dal 1° aprile 2020, nell’etichettatura. Tenendo conto della confusione per gli adempimenti da porre in essere al riguardo creata dalle nuove norme (e più d’una volta ci si chiede se i parlamentari europei sappiano su cosa stanno legiferando), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali italiano ha concesso una proroga per la loro applicazione fino al 31 dicembre 2021.

Come detto, il decreto-legge del 2019 riguarda la vendita di alimenti sfusi. Il decreto legislativo 231 del 2017 prevede però anche norme per la vendita di prodotti alimentari sfusi. In questo caso è obbligatorio apporre, sui recipienti che li contengono, un cartello che indichi: la denominazione dell’alimento, l’elenco degli ingredienti facendo figurare anche le sostanze allergeniche, le modalità di conservazione per i prodotti alimentari facilmente deperibili, il titolo alcolometrico per bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume. Le medesime indicazioni possono essere date con un registro presente nel locale di vendita o con altri sistemi facilmente accessibili o riconoscibili. L’art. 7 del decreto-legge 111/2019 prescrive che ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per l’uso alimentare. Il titolare della vendita può rifiutare l’uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei.

Sebbene con l’aggiunta di informazioni e con qualche maggiore precauzione dal punto di vista igienico, si è dunque tornati alle modalità di vendita dei prodotti alimentari esistenti in passato. Tuttavia c’è confusione sulle informazioni da dare ai consumatori. Soltanto controlli rigorosi e costanti da parte delle autorità competenti potranno garantire i consumatori sull’efficace applicazione delle norme. Senza controlli, la vendita di prodotti sfusi o alla spina potrebbe avvenire come al tempo dei nonni.


*Carlo Manacorda. economista ed esperto di bilanci pubblici

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