Economia allo specchio - 01 luglio 2021, 22:46

Passaggio col rosso, niente multa se il Comune non prova che il rilevatore automatico è omologato. Di Carlo Manacorda*

Per i Giudici di Pace esiste una differenza tra omologazione e approvazione dei dispositivi di rilevazione automatici delle infrazioni stradali: una recente sentenza pronunciata a Torino ha cancellato la multa applicata ad un automobilista passato al semaforo con il rosso in quanto l’apparecchiatura di rilevazione risultava soltanto approvata e non omologata. La questione investe non soltanto il caso del passaggio al semaforo con il rosso ma, in generale, tutte le situazioni di contestazioni di infrazioni attraverso “Autovelox”, telecamere o altri dispositivi automatici di rilevazione

Passaggio col rosso, niente multa se il Comune non prova che il rilevatore automatico è omologato. Di Carlo Manacorda*

Una recente sentenza (n. 365 del 26.04.2021) del Giudice di Pace di Torino cancella, ancora una volta, la multa applicata ad un automobilista passato al semaforo con il rosso in quanto l’apparecchiatura di rilevazione risultava soltanto approvata e non omologata. Questo fatto suggerisce di fare il punto su situazioni di questo genere la cui interpretazione può dare luogo a opinioni diverse.

Attraversare un incrocio stradale quando il semaforo è rosso costituisce sicuramente, per la sua pericolosità, una gravissima infrazione alle regole della circolazione stradale. Infatti, è punita con sanzioni pesanti: multa da 167 a 665 euro e decurtazione di 6 punti patente. In caso di recidiva, sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Aumento della multa di un terzo se l’infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Per i conducenti neo patentati, decurtazione di 12 punti patente.

L’infrazione può essere contestata immediatamente, se sono presenti sul posto agenti adibiti al controllo del traffico. Ma la contestazione può anche essere differita se l’infrazione è rilevata da apparecchiature elettroniche. Lo prevede l’art. 201 del Codice della Strada stabilendo che, nel caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, “non è necessaria la presenza di organi della polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”.

Questa norma trova sempre più frequente applicazione da parte delle amministrazioni comunali. Installando ai semafori apparecchiature automatiche che rilevino il passaggio di automobilisti con il rosso (in molti casi, i cosiddetti T-Red), si vuole dare ordine e sicurezza alla circolazione stradale senza dovervi provvedere con agenti propri. Al contempo ― ovviamente senza dichiararlo ―, si pensa di far entrare qualche soldino nelle casse comunali sempre più vuote.

I “nobili intenti” delle amministrazioni devono però osservare le condizioni stabilite dalle norme. L’amministrazione deve, cioè, provare che il rilevatore automatico è omologato. La prova la deve fornire quando il cittadino multato si oppone al pagamento della multa, ricorrendo all’Autorità giudiziaria. Ed è in questa sede che nasce la discussione tra omologazione e approvazione dell’apparecchiatura elettronica di rilevazione dell’infrazione. La questione investe non soltanto il caso del passaggio al semaforo con il rosso ma, in generale, tutte le situazioni di contestazioni di infrazioni attraverso “Autovelox”, telecamere o altri dispositivi automatici di rilevazione.

Per i Giudici di Pace, esiste una differenza tra omologazione e approvazione. E questo nonostante che una comunicazione della Direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata l’11 gennaio 2021, abbia sostenuto che omologazione e approvazione sono termini equivalenti.

In primo luogo, i Giudici osservano che un provvedimento di un dirigente è un atto soggettivo e discrezionale. Esso non ha la forza vincolante di un decreto ministeriale, cioè dell’atto utilizzato per disciplinare anche situazioni in materia di circolazione stradale.

Entrando nel merito dell’argomento, i Giudici di Pace (ad esempio, di Belluno, di Treviso e di Torino come detto prima) ― con numerose sentenze tutte emanate sulla base di una interpretazione ormai abbondantemente consolidata ― affermano che omologazione e approvazione sono termini per nulla equivalenti in quanto rappresentano il risultato di procedure diverse.

L’omologazione è la conclusione di un procedimento tecnico eseguito dal Ministero dello Sviluppo Economico con il quale il Ministero, esaminando il prototipo di un’apparecchiatura del genere di quelle delle quali si parla qui, ne accerta l’efficacia ed il corretto funzionamento in base alle norme vigenti tanto da autorizzarne la riproduzione in serie ai fini della commercializzazione. Le verifiche tecniche devono portare a stabilire, senza equivoci, che la fotografia scattata dà tutte le informazioni occorrenti per rappresentare una prova con valore legale. Concludono i Giudici: “Non può essere posto in dubbio che debbano considerarsi fonti di prova esclusivamente le risultanze di apparecchi debitamente omologati dal Ministero dello Sviluppo Economico". D’altro canto, anche la Corte Costituzionale (sent. n. 113/2015) ha affermato che soltanto l’omologazione conferisce affidabilità alla rilevazione in quanto salvaguarda interessi pubblici (la sicurezza della circolazione e la garanzia dell’ordine pubblico) e privati (la tutela dell’integrità fisica dei cittadini).

L’approvazione è un procedimento assai più semplice che non richiede la rispondenza dell’apparecchiatura a determinate caratteristiche ritenute fondamentali o a particolari prescrizioni previste dalle norme. Conseguentemente, le rilevazioni dell’apparecchiatura non possono costituire una prova legale. Ed infatti il Giudice di Pace di Torino ha sottolineato che, nel caso sottoposto al suo giudizio, dalle prove tecniche operate dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) sull’apparecchiatura soltanto approvata è emersa “la mancata rilevazione della totalità delle infrazioni per il mancato rispetto della segnaletica semaforica ed il limitato rilevamento della targa dei veicoli a seconda del suo stato di conservazione e all’orientamento".

*Carlo Manacorda, economista ed esperto di bilanci pubblici

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