lineaitaliapiemonte.it | 23 agosto 2021, 15:03

Durissima diffida del sindacato dei Carabinieri (Unarma): no al Green Pass per le mense di servizio

Il Segretario Generale di UNARMA, Associazione Sindacale Carabinieri, Antonio Nicolosi, ha inviato una diffida al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri , al Ministero della Difesa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Garante della Privacy affinchè non si richieda presso le mense di servizio l’esibizione delle certificazioni verdi, “sulla scorta delle illegittime ed arbitrarie circolari emesse” e si provveda a risarcire i danni patrimoniali patiti dai lavoratori a causa della grave discriminazione subita sul luogo di lavoro. La diffida, articolata in un documento di 12 pagine considera tra l'altro che “i farmaci immunizzanti contro il contagio da SarsCov-2, come detto, sono in fase di sperimentazione; che non sono noti del tutto gli effetti sulla salute a breve e medio termine e del tutto ignoti gli effetti a lungo termine, consegue la impossibilità della espressione di un consenso informato; che le stesse ASL dichiarano di non conoscere gli effetti collaterali a breve e lungo termine derivanti dalla vaccinazione di cui sopra”

Durissima diffida del sindacato dei Carabinieri (Unarma): no al Green Pass per le mense di servizio

Il documento inviato alle autorità competenti dal segretario generale di UNARMA, Associazione Sindacale Carabinieri, Antonio Nicolosi, non lascia il minimo spiraglio all'incertezza: “Diffida e messa in mora a non procedere alle limitazioni di cui al D.L. n. 105 del 6/08/2021 nei confronti delle mense sui posti di lavoro per grave Violazione del principio di legalità (articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale): trattamento illegittimo di dati personali e sensibili – Violazione dell’art. 16 e 32 Cost e dell’art. 2 della Cost. - Violazione dell’art. 15 CEDU con riferimento alla risoluzione n. 2361 (2021) del Consigliod'Europa - Violazione della risoluzione n. 953 (2021) del Parlamento Europeo - Diffida ad eliminare ogni limitazione alla libertà personale”.

Il documento termina con la richiesta al Garante della Privacy a contestare l’utilizzo e il trattamento dei dati personali e sensibili in contrasto con la normativa sulla privacy e la richiesta di esame al Consiglio d'Europa affinchè assuma le iniziative ritenute opportune nei confronti dello Stato Italiano per violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.


Nelle 12 pagine che portano a questa conclusione si analizzano punto per punto le ragioni che presiedono a tale iniziativa.


Si premette che “un’infondata interpretazione operata tramite indicazioni ministeriali, prive di alcun valore giuridico, ha assimilato le mense di servizio, dove si è obbligati a consumare il pasto previsto dal contratto di lavoro, a dei ristoranti, dove ci si reca per il piacere eno-gastronomico” e che l'equiparazione delle mense ai ristoranti “è stata operata arbitrariamente, in assenza di qualsivoglia previsione di legge, ma solo sulla base di circolari diramate prima dallo Stato Maggiore della Difesa e poi a cascata da gli altri Uffici periferici, con conseguenti disposizioni imposte al personale sulla base, non di una norma autentica del legislatore, (come previsto) ma sulla scorta di un’interpretazione della norma del DL citato, pubblicata tramite una Faq news del Ministero della Salute, priva di qualsivoglia valore giuridico nell’ambito della gerarchia delle fonti”. Inoltre si premette anche che “che ad oggi non è stata approvata nessuna legge che impone l’obbligatorietà del “vaccino” contro il SARSCoV-2 e tanto meno il fatidico “green pass” per l’accesso ai luoghi di lavoro”.

Nel documento si ricorda inoltre che “che nel rango dei diritti costituzionalmente garantiti quello al lavoro, fondamento della Repubblica, rientrando tra i “principi fondamentali” è preminente rispetto alla tutela della salute che rientra nel titolo secondo sotto l’ambito dei rapporti etico-sociali”.

Tenuto conto che “che la tutela dalla possibilità di contrarre e diffondere il COVID è, per i lavoratori, assicurata non dal vaccino bensì dall’utilizzo rigoroso dei DPI, dei dispositivi medici prescritti, dell’igiene delle mani, e delle “altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione”.

Si rileva inoltre nel documento: “che la Commissione ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per 4 terapie sperimentali contro i sintomi del CoVID-19 e non contro il virus SARS-COV2;  che la stessa UE, nel proprio sito web, riconosce l’insussistenza di dati certi sull’efficacia delle terapie sperimentali, sulla durata della protezione e sulla evidenza scientifica circa la non contagiosità del soggetto vaccinato, tanto da fornire evidenti risposte elusive” e “che nessuna legge ad oggi è approvata per imporre l’obbligo “vaccinale” contro il SARSCoV- 2 pertanto nessuna limitazione alle libertà personali può derivare da provvedimenti diversi”, inoltre “che, in altri termini, viene imposta una “vaccinazione” obbligatoria sulla base di una “plausibile” incapacitàdi trasmissione del virus da parte dei soggetti vaccinati, in evidente violazione del principio della c.d. “evidenzia scientifica” necessaria per imporre un trattamento sanitario obbligatorio di un vaccino, che ha ad oggetto, peraltro, la somministrazione di un farmaco dichiaratamente ancora in fase di studi e non ancora testato” per cui “che non è dato comprendere come sia possibile ritenere rispettoso dei principi di cui all’art. 32 Cost. un Ordinamento Statale che imponga con una decretazione d’urgenza un trattamento sanitario per il solofatto che sia “plausibile” trarne dei benefici per l'interesse pubblico”

Quindi, si legge nel documento, considerato

  • ̈  che i farmaci immunizzanti ocontro il contagio da SarsCov-2, come detto, sono in fase di sperimentazione;

  • ̈  che nessuna ASL risulta essere provvista di idoneo prodotto farmacologico previsto dalla legge (art. 4 D.L. 44/2021);

  • ̈  che non sono noti del tutto gli effetti sulla salute a breve e medio termine e del tutto ignoti gli effetti a lungo termine, consegue la impossibilità della espressione di un consenso informato;

  • ̈  che le stesse ASL dichiarano di non conoscere gli effetti collaterali a breve e lungo termine derivanti dalla vaccinazione di cui sopra;

  • ̈  che l’imposizione dell’obbligo di sottostare al trattamento terapeutico, è posta sotto la minacciadella preclusione dell’esercizio del diritto alla consumazione del pasto spettante mer motivi di servizio, in senso affatto lato e quindi della lesione del diritto al lavoro tutelato dagli art.li 1, 3 e 4 dei Principi Fondamentali della Costituzione e, senza nemmeno assicurare che il vaccinato non sia fonte di contagio verso i terzi;

  • ̈  che vi è una chiara violazione del Reg. UE 2016/679, già segnalata dal Garante della Privacy;

  • ̈  che la situazione descritta può astrattamente configurare la fattispecie dall’art. 650 c.p.p.,

  • ̈  che per i motivi di cui sopra,

    SI INVITA E DIFFIDA le Autorità in epigrafe indicate, per quanto di competenza:

1. a non dare esecuzione al contenuto precettivo delle circolari emenate sulla scorta delle “indicazioni del Ministero della salute” diramate a mezzo il sito istituzionale ovvero a mezzo delle usuali Faq News, in quanto le conseguenti imposizioni si presentano prive di qualsivoglia copertura legale a causa dell’impossibilità di estendere in maniera interpretativa le previzioni dell’art. 3 del citato decreto legge, che in ogni caso presenta delle evidenti violazioni dei principicostituzionali e della Comunità Europea, stante il diritto del singolo lavoratore di scegliere liberamente se vaccinarsi o meno, al predetto del decreto, senza che ciò comporti la violazione della privacy in materia di trattamento dei dati sanitari sul luogo di lavoro, disapplicando e/o annullando i le conseguenti circolari emesse o che nel frattempo sono stati adottati e dovessero essere adottati in tal senso;

  1. a provvedere con immediatezza a non richiedere presso le mense di servizio l’esibizione delle certificazioni verdi, sulla scorta delle illegittime ed arbitrarie circolari emesse;

  2. infine, a risarcire l’istante per tutti i danni patrimoniali patiendi a causa della grave discriminazione subita sul luogo di lavoro”.

Redazione